Impronta

GTC

Condizioni generali di vendita e di servizio di euroTECH Handling GmbH (GTC)
Stato: maggio 2023


1. ambito di applicazione
1.1 Le nostre CGV si applicano esclusivamente e senza ulteriori riferimenti espliciti anche a tutte le future forniture di merci e servizi da noi fornite al cliente. Non riconosciamo condizioni di contratto contrastanti o divergenti del cliente, a meno che non ne abbiamo concordato espressamente la validità per iscritto. Ciò vale anche nel caso in cui effettuiamo la fornitura senza riserve, pur sapendo di condizioni contrastanti o divergenti del cliente.
1.2. Le presenti Condizioni di Vendita e Prestazione si applicano anche a tutte le nostre future forniture al cliente nell'ambito di un rapporto d'affari continuativo, senza che si debba fare riferimento all'applicazione delle presenti Condizioni di Vendita e Prestazione in ogni singolo caso.
1.3. Le nostre CGV si applicano solo a imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico ai sensi del § 310 (1) del Codice Civile tedesco (BGB).

2 Offerta e conclusione del contratto
2.1 Le nostre offerte non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come "vincolanti". Le nostre offerte possono essere accettate dal cliente solo entro 30 giorni dal ricevimento. Il contratto si conclude con l'accettazione espressa dell'ordine da parte nostra, con la conferma dell'ordine o con la consegna della merce.
2.2. Il cliente accetta che possiamo ottenere informazioni sulla sua affidabilità creditizia e sulla sua situazione finanziaria. In caso di informazioni negative, ci riserviamo il diritto di consegnare la merce solo dietro pagamento anticipato. Se il prezzo di acquisto deve essere finanziato da terzi, possiamo anche richiedere la prova del finanziamento prima della consegna.
2.3. Le illustrazioni, le descrizioni, le dimensioni e le quantità contenute nei cataloghi e nelle brochure sono vincolanti solo se concordate preventivamente per iscritto con il cliente. La qualità del servizio da noi fornito si basa esclusivamente sui documenti contrattuali scritti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design e al materiale, a condizione che non siano di natura fondamentale e che lo scopo contrattuale della fornitura per il cliente non sia limitato.
2.4. Se il cliente desidera modificare l'entità delle prestazioni da noi concordate contrattualmente, deve esprimerci tale richiesta di modifica per iscritto. Il cliente si farà carico delle spese che ne deriveranno (ad es. preparazione di una proposta di modifica, tempi di inattività, ecc.) nella misura in cui noi daremo seguito alla sua richiesta di modifica.

3. obblighi di informazione del cliente
3.1 Se i dati del cliente (in particolare nome, indirizzo, indirizzo e-mail) cambiano prima della fornitura del servizio, il cliente deve informarci immediatamente. Se il cliente non fornisce tali informazioni o fornisce dati errati fin dall'inizio, abbiamo il diritto di richiedere il rimborso dei costi da noi sostenuti a causa delle informazioni errate e/o incomplete.
3.2. Il cliente deve garantire che l'account di posta elettronica da lui fornito sia accessibile.

4. quantità e dimensioni, obblighi di collaborazione
4.1 Con la stipula del contratto, il cliente conferma che tutte le quantità e le dimensioni contenute nei suoi ordini si basano sulle informazioni da lui verificate.
4.2 Se in seguito emergono scostamenti dalle specifiche del cliente, i costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del cliente. Lo stesso vale se si verificano costi aggiuntivi durante l'installazione tecnica e/o il montaggio. I pezzi aggiuntivi imprevisti che si verificano nel corso del montaggio vengono fatturati separatamente.
4.3. Se il cliente desidera modificare l'entità dei servizi da noi concordati contrattualmente, deve comunicarcelo per iscritto. Se la richiesta di modifica viene accolta, i costi che ne derivano sono a carico del cliente. Ciò comprende in particolare l'esame della richiesta di modifica, la preparazione di una proposta di modifica ed eventuali tempi di inattività.
4.4. È responsabilità del cliente assicurarsi che siano disponibili gli allacciamenti necessari per l'installazione. I lavori di installazione necessari (in particolare la posa di tubazioni per l'approvvigionamento idrico e lo scarico, l'aria, l'elettricità e il gas) non rientrano nell'ambito dei nostri servizi. I costi di eventuali ritardi causati dalla mancanza di allacciamenti e/o strutture di installazione sono a carico del cliente. In caso di servizi di installazione da noi forniti, il cliente deve assicurarsi che i suoi locali siano completati in tempo utile e che l'accesso sia libero e possibile. In caso contrario, eventuali ritardi saranno a carico del cliente. Siamo obbligati a iniziare i lavori di installazione solo quando tutti gli altri artigiani hanno terminato il loro lavoro e non si prevedono ulteriori interruzioni.
4.5. Il cliente deve nominare una persona di riferimento competente che sia a nostra disposizione per le informazioni necessarie e che possa prendere o far prendere immediatamente le decisioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine.
4.6. Il cliente deve creare tutte le condizioni per consentire la corretta esecuzione dell'ordine. In particolare, il cliente dovrà garantire che tutta la collaborazione necessaria da parte sua o dei suoi agenti ausiliari sia fornita in tempo utile, nella misura richiesta e gratuitamente per noi.
4.7. Se l'esecuzione dell'ordine richiede la modifica o l'integrazione del software del cliente, il cliente dovrà mettere a disposizione un dipendente responsabile e qualificato della sua azienda per eseguire la modifica.
4.8. Se per l'esecuzione dell'ordine è richiesto il funzionamento di una macchina del cliente, il cliente dovrà mettere a disposizione personale operativo responsabile e qualificato della sua azienda.
4.9. Il cliente dovrà fornire a noi tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine..9 Il cliente è tenuto a fornirci i documenti specifici del cliente e altre informazioni interne all'azienda necessarie per l'esecuzione dell'ordine, anche senza una richiesta speciale.
4.10. Il cliente è responsabile di ritardi o errori nell'esecuzione dell'ordine se questi derivano da dati di prestazione da lui presentati, da informazioni errate o incomplete o da altre circostanze di cui è responsabile.

5. prezzi
5.1 Se non diversamente concordato, i nostri prezzi si intendono "franco fabbrica", escluse le spese di imballaggio e di spedizione e, se del caso, i dazi doganali, che saranno fatturati separatamente.
5.2 I nostri prezzi si basano sul listino prezzi valido al momento dell'ordine, se non diversamente concordato con il cliente. L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge non è inclusa nei prezzi da noi indicati; sarà indicata separatamente in fattura all'aliquota prevista dalla legge il giorno della fatturazione.
5.2. Se il prezzo è aumentato al momento dell'esecuzione del servizio a causa di una variazione del prezzo di mercato o di un aumento dei prezzi applicati da terzi coinvolti nell'esecuzione del servizio, si applica il prezzo più alto. Se questo supera del 20% o più il prezzo concordato, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto. Tale diritto deve essere fatto valere dal cliente immediatamente dopo la notifica dell'aumento del prezzo.
5.6. Se non diversamente concordato per iscritto con il cliente, i prezzi non comprendono l'installazione, il montaggio (ad es. in corrispondenza degli allacciamenti) e la messa in funzione e devono essere pagati separatamente; anche il tempo di viaggio dei nostri dipendenti da e verso il sito è considerato tempo di lavoro a carico del cliente.
5.7. Se effettuiamo riparazioni o altri servizi commissionati dal cliente che non sono coperti dal nostro obbligo di garanzia, i nostri servizi di manodopera saranno remunerati in base al paragrafo precedente.
5.8. Per la fornitura di aggiornamenti e upgrade di programmi software, al cliente saranno fatturati separatamente i supplementi e i prezzi validi al momento dell'ordine degli aggiornamenti e degli upgrade in base ai listini prezzi in vigore in quel momento.

6 Condizioni di pagamento
6.1 Se non diversamente concordato per iscritto, tutti gli importi fatturati sono esigibili senza detrazioni immediatamente dopo il ricevimento della fattura da parte del cliente. Lo stesso vale per gli anticipi di spesa e/o i pagamenti rateali concordati. Nel caso di contratti d'acquisto, possiamo sempre insistere sull'adempimento contestuale, ossia far dipendere la consegna dal contemporaneo ricevimento del pagamento. Nel caso di contratti di lavoro e di servizi, saremo obbligati ad effettuare pagamenti anticipati solo se il cliente ci fornirà documenti adeguati che dimostrino che il finanziamento è garantito.
6.2. Il cliente è informato che se il pagamento non viene effettuato puntualmente dopo la data di scadenza e il ricevimento della fattura, egli sarà in mora per legge dopo 30 giorni, o prima tramite un sollecito. In tal caso, avremo il diritto di richiedere interessi di mora pari ad almeno 9 punti percentuali sopra il tasso di interesse di base. Ci riserviamo il diritto di richiedere danni maggiori in caso di mora. Siamo autorizzati ad addebitare spese di sollecito pari a 10,00 EUR per lettera per ogni sollecito richiesto; tuttavia, il cliente è autorizzato a dimostrare che abbiamo sostenuto spese minori o nulle a seguito del sollecito.
6.3. In caso di ritardo nei pagamenti, siamo autorizzati a effettuare ulteriori consegne e servizi a condizione che i nostri crediti in sospeso siano completamente saldati.
6.4. Se i pagamenti tra noi e il cliente vengono elaborati tramite un sistema di addebito diretto SEPA, emetteremo la pre-notifica al più tardi tre giorni prima della rispettiva data di addebito. Se la data di addebito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, l'addebito verrà eseguito il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di riferimento).

7 Tempi di consegna, scadenze, consegne parziali
7.1 I tempi di consegna vincolanti richiedono la nostra conferma scritta, che può essere rilasciata anche via fax o e-mail. I termini di consegna e le scadenze concordate decorrono dal giorno della nostra conferma d'ordine e si intendono riferiti al momento della consegna franco fabbrica nel caso di contratti d'acquisto e al momento del completamento nel caso di contratti d'opera e lavoro. La decorrenza del termine indicato è subordinata al chiarimento di tutte le questioni tecniche, al puntuale adempimento degli obblighi del cliente e alla disponibilità dei documenti e delle approvazioni che il cliente deve fornire. Eventuali modifiche al progetto richieste dal cliente dopo la stipula del contratto prolungheranno di conseguenza i termini di consegna e le scadenze. Ci riserviamo il diritto di sollevare l'eccezione di inadempimento del contratto.
7.2. Eventi imprevisti di cui non siamo responsabili (in particolare scioperi, cause di forza maggiore e ritardi di consegna da parte dei nostri fornitori) prolungheranno i termini di consegna e le scadenze concordate per la durata del ritardo più un ragionevole periodo di avviamento. Il cliente deve essere informato immediatamente di queste circostanze; se il ritardo dura più di tre mesi, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato un ragionevole periodo di tolleranza, nella misura in cui il contratto non è ancora stato adempiuto. Anche noi abbiamo questo diritto, per cui la fissazione di un termine di tolleranza non è necessaria in questo caso.
7.3. Se veniamo esonerati dall'obbligo di adempiere ai sensi del paragrafo precedente o se il termine di consegna o la data di rilascio concordata vengono prorogati, il cliente non avrà diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni.
7.4 Se non diversamente concordato contrattualmente, le consegne parziali da parte nostra sono ammesse come le consegne prima della scadenza del termine di consegna concordato.
7.5 Gli ordini di richiamo concordati con il cliente devono, in assenza di altri accordi, essere evasi dal cliente mediante richiamo entro e non oltre dodici mesi. In caso contrario, siamo autorizzati a trasferire al cliente eventuali aumenti di prezzo verificatisi nel frattempo.
7.6. Se il cliente è in ritardo nell'accettazione o viola colpevolmente altri obblighi di collaborazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni da noi subiti a tale riguardo, comprese eventuali spese aggiuntive. Sono fatte salve ulteriori rivendicazioni o diritti. Il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale della merce passa al cliente nel momento in cui il cliente è in ritardo nell'accettazione o nel ritardo del debitore.
7.7. Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge se il contratto sottostante è una transazione a data fissa ai sensi del § 286 (2) n. 4 BGB o del § 376 HGB. Siamo inoltre responsabili ai sensi delle disposizioni di legge se, a causa di un ritardo nella consegna a noi imputabile, il cliente ha il diritto di affermare che il suo interesse all'ulteriore adempimento del contratto è venuto meno.
7.8. Siamo inoltre responsabili ai sensi delle disposizioni di legge se il ritardo nella consegna è dovuto a una violazione del contratto intenzionale o per grave negligenza a noi imputabile; la colpa dei nostri rappresentanti o ausiliari è da attribuire a noi. Se il ritardo nella consegna è dovuto a una violazione del contratto per negligenza grave di cui siamo responsabili, la nostra responsabilità per i danni sarà limitata al danno prevedibile e tipicamente verificatosi.
7.9. Siamo inoltre responsabili ai sensi delle disposizioni di legge se il ritardo nella consegna di cui siamo responsabili è dovuto alla violazione colposa di un obbligo contrattuale rilevante; in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità per i danni sarà limitata al danno prevedibile e tipicamente verificatosi. Per obblighi contrattuali rilevanti si intendono quelli che derivano dalla natura del rispettivo contratto e la cui violazione mette a rischio il raggiungimento dello scopo del contratto.
7.10. In caso contrario, in caso di ritardo nella consegna, saremo responsabili per ogni settimana completa di ritardo nell'ambito di un risarcimento forfettario per il ritardo pari al 3% del valore della consegna, ma non superiore al 15% del valore della consegna.

8. trasferimento del rischio
8.1 Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, si concorda la consegna "franco fabbrica". In tutti i casi - compreso il rischio di confisca - il rischio passa al cliente quando l'oggetto della fornitura viene consegnato al trasportatore, anche in caso di consegna in porto franco. Ciò vale anche se trasportiamo noi stessi la merce. Se la spedizione viene ritardata per motivi che rientrano nella sfera di responsabilità del cliente, il rischio passa al cliente al momento della notifica della disponibilità alla spedizione.
8.2 Se non diversamente concordato, siamo noi a stabilire il tipo e le modalità di imballaggio e di spedizione. Se il cliente lo richiede per iscritto, copriremo la consegna con un'assicurazione sul trasporto a spese del cliente.
8.3. In caso di prestazioni d'opera, il rischio passa al cliente al momento dell'accettazione da parte di quest'ultimo. Il cliente deve nominare una persona autorizzata a eseguire il collaudo per la data di installazione se non sarà presente di persona. Se il cliente non adempie a questo obbligo di collaborazione, il rischio passa al cliente al momento dell'installazione, senza che sia necessaria una dichiarazione di accettazione.

9. riserva di proprietà
9.1. la merce rimane di nostra proprietà fino al soddisfacimento di tutti i crediti che ci spettano in virtù del rapporto commerciale con il cliente. Se il cliente agisce in violazione del contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, siamo autorizzati a ritirare la merce, il che equivale a una risoluzione del contratto.
9.2. In caso di pignoramento o di altri interventi da parte di terzi, il cliente deve comunicarcelo immediatamente per iscritto, in modo che possiamo intentare un'azione di terzi contro la merce ai sensi del § 771 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO).
9.3 Il cliente può rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito della normale attività commerciale e fintanto che non è in mora nei nostri confronti; tuttavia ci cede tutti i crediti per l'importo finale della fattura (più IVA) che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti o di terzi, indipendentemente dal fatto che la merce sia stata rivenduta senza o dopo la lavorazione. Il cliente rimane autorizzato a riscuotere questo credito anche dopo la cessione. La nostra autorizzazione a riscuotere il credito rimane inalterata. Tuttavia, ci impegniamo a non farlo finché il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento con i proventi incassati, non è in mora e non è stata presentata alcuna richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o sono stati sospesi i pagamenti. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione.
9.4. La lavorazione o la trasformazione della merce da parte del cliente avviene sempre per noi. Se la merce viene lavorata insieme ad altri articoli non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore della merce (importo finale della fattura più IVA) e gli altri articoli lavorati al momento della lavorazione. Per il resto, all'oggetto creato dalla lavorazione si applica lo stesso principio della merce consegnata con riserva di proprietà.
9.5. Se la merce viene mescolata in modo indissolubile con altri oggetti che non ci appartengono, al momento della mescolanza acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto tra il valore della merce e gli altri oggetti mescolati. Se la miscelazione avviene in modo tale che l'articolo del cliente debba essere considerato l'articolo principale, si conviene che il cliente ci trasferisca la comproprietà su base proporzionale. Il cliente terrà per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà risultante.
9.6. Per garantire i nostri crediti nei suoi confronti, il cliente ci cede anche i crediti che gli spettano nei confronti di terzi a causa della combinazione della merce sottoposta a riserva di proprietà con un immobile.
9.7. Ci impegniamo a svincolare le garanzie a cui abbiamo diritto su richiesta del cliente, nella misura in cui il valore di realizzo delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare è di nostra competenza.

10. responsabilità per vizi, danni
10.1. Le rivendicazioni per vizi da parte del cliente presuppongono che quest'ultimo abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi di controllo e di denuncia dei vizi ai sensi del § 377 HGB.
10.2. Non forniamo alcuna garanzia per i beni usati, a meno che non siamo responsabili ai sensi dei paragrafi da 10.4 a 10.6. Nel caso di beni nuovi, il cliente si limita inizialmente a richiedere un adempimento successivo in caso di vizi materiali, riservandosi il diritto di scegliere il tipo di adempimento successivo. Se l'adempimento successivo non riesce, il cliente ha il diritto di ridurre il prezzo o, se una prestazione di costruzione non è oggetto della responsabilità per vizi, di recedere dal contratto a sua discrezione.
10.3. Abbiamo il diritto di rifiutare l'adempimento successivo se esso comporta per noi solo costi sproporzionati. Al posto dell'adempimento successivo, l'acquirente può richiedere una riduzione del prezzo concordato o la risoluzione del contratto (quest'ultima, tuttavia, solo se una prestazione di costruzione non è oggetto della responsabilità per vizi).
10.4. Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge se il cliente fa valere diritti di risarcimento danni basati su dolo o colpa grave da parte nostra, dei nostri rappresentanti o ausiliari. Se non c'è una violazione dolosa del contratto, la responsabilità per i danni è limitata al danno prevedibile e tipicamente verificatosi.
10.5. Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge se noi, i nostri rappresentanti o i nostri ausiliari violiamo colposamente un obbligo contrattuale essenziale; anche in questo caso, tuttavia, la responsabilità per i danni è limitata al danno prevedibile e tipicamente verificatosi. Gli obblighi contrattuali essenziali sono quelli che derivano dalla natura del rispettivo contratto e la cui violazione mette a rischio il raggiungimento dello scopo del contratto.
10.6. La responsabilità per lesioni colpose alla vita, all'incolumità fisica o alla salute rimane inalterata; ciò vale anche per la responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
10.7. Se non diversamente stabilito in precedenza, la responsabilità è esclusa.
10.8. Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per difetti è di 12 mesi, calcolati dal trasferimento del rischio. Il termine di prescrizione legale in caso di ricorso per consegna ai sensi dei §§ 445a, 445b, 478 BGB e nei casi di cui ai §§ 438 Par. (1) N. 2, 634a Par. (1) N. 2 BGB rimane inalterato. Ciò vale anche per i casi di cui ai paragrafi da 10.4 a 10.6.
10.9. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità per danni rispetto a quanto previsto nei paragrafi precedenti, indipendentemente dalla natura giuridica della pretesa avanzata. Ciò vale in particolare per le richieste di risarcimento danni derivanti da culpa in contrahendo, da altre violazioni di obblighi o da richieste di risarcimento per danni materiali ai sensi dell'art. 823 BGB. Questa limitazione si applica anche nel caso in cui il cliente richieda un risarcimento per spese inutili invece di una richiesta di risarcimento danni. Se la nostra responsabilità per i danni è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale per i danni dei nostri dipendenti, rappresentanti e ausiliari.
10.10. La garanzia non copre la normale usura della merce fornita, in particolare delle parti soggette a usura. Inoltre, non saremo responsabili per i malfunzionamenti causati da un uso improprio, da una manutenzione inadeguata o da errori di funzionamento da parte del cliente.
10.11. I paragrafi precedenti non coprono i danni causati da ritardi, che sono disciplinati in modo più specifico nelle Clausole da 7.7. a 7.10.

11. software, responsabilità per la perdita di dati
11.1. Se siamo responsabili per i danni ai sensi del punto 10, la nostra responsabilità per la perdita di dati è limitata ai costi di recupero tipici che sarebbero stati sostenuti se fossero state effettuate copie di backup regolari e complete di tutti i dati, le strutture e i programmi.
11.2. Se il nostro ambito di servizi include l'uso di prodotti software di terzi, il cliente riconosce le condizioni di utilizzo/licenza del titolare dei diritti di questo software. Tali condizioni gli saranno messe a disposizione da noi su richiesta. Non siamo responsabili per i malfunzionamenti legati o associati agli ambienti e alle configurazioni del sistema operativo installato presso il cliente. La nostra responsabilità è esclusa anche in caso di mancata compatibilità del programma software con l'hardware e/o il software del cliente, a meno che non abbiamo fornito servizi di consulenza in tal senso in base a un accordo scritto.
11.3. I nostri servizi informatici (ad es. installazioni di software, aggiornamenti, ecc.) saranno fatturati al cliente in base alla tariffa oraria di un tecnico informatico, se non diversamente concordato.

12. cessione, compensazione, ritenzione
12.1 Il cliente non è autorizzato a cedere a terzi o a trasferire a terzi i crediti o i diritti derivanti dal rapporto commerciale senza il nostro consenso. Lo stesso vale per i crediti e i diritti che sorgono direttamente nei nostri confronti per effetto di legge.
12.2. Il cliente ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono state stabilite legalmente, sono incontestate o sono state da noi riconosciute.
12.3. Il cliente è autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione solo se la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

13. subappalto a terzi
13.1. Siamo inoltre autorizzati a subappaltare l'ordine o parti dell'ordine a terzi senza il previo consenso del cliente.
13.2. In questi casi, siamo responsabili nei confronti del terzo come nostri ausiliari.

14 Riservatezza, protezione dei dati
14.1 Tutte le informazioni commerciali o tecniche da noi rese accessibili (comprese le caratteristiche che possono essere ricavate da oggetti, documenti o software consegnati e altre conoscenze o esperienze) che sono etichettate come riservate o che devono essere considerate riservate dalle circostanze, in particolare le informazioni sui processi operativi, sui rapporti commerciali e sul know-how (di seguito: "informazioni riservate"), devono essere tenute segrete da terzi finché e nella misura in cui non sono dimostrabilmente note al pubblico o non sono state da noi designate per la divulgazione da parte del cliente, anche dopo la risoluzione del contratto. Esse possono essere rese disponibili all'interno dell'azienda del cliente solo alle persone che devono necessariamente essere coinvolte nel loro utilizzo e che sono anch'esse tenute a mantenere la riservatezza; esse rimangono di nostra esclusiva proprietà. Tali informazioni non possono essere riprodotte o utilizzate a fini commerciali senza il nostro previo consenso scritto. Il cliente è tenuto a informarci immediatamente se si rende conto che le informazioni sono state trasmesse in violazione del presente accordo. Su nostra richiesta, tutte le informazioni riservate provenienti da noi (comprese le copie o le registrazioni effettuate) e gli oggetti forniti in prestito che non fanno parte delle forniture o che sono necessari per l'utilizzo delle forniture devono esserci restituiti immediatamente e integralmente o distrutti o cancellati.
14.2 Ci riserviamo tutti i diritti sulle informazioni di cui alla clausola 14.1 (compresi i diritti d'autore e il diritto di richiedere diritti di proprietà industriale, come brevetti, modelli di utilità). Nella misura in cui queste ci sono state messe a disposizione da terzi, questa riserva di diritti vale anche a favore di questi ultimi.
14.3 Nella misura in cui vengono elaborati dati personali, osserviamo le disposizioni di legge sulla protezione dei dati. In questo caso, i dettagli dei dati raccolti e del loro rispettivo trattamento sono riportati in una dichiarazione sulla protezione dei dati da noi fornita o in un accordo separato sul trattamento dei dati. Siamo autorizzati a memorizzare, utilizzare, trasferire e/o utilizzare tutte le informazioni fornite e generate dal cliente, ad eccezione dei dati personali o aziendali, al di là dello scopo del contratto, per qualsiasi scopo, ad esempio statistico, analitico e interno. Questo diritto è illimitato e irrevocabile.

15. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile
15.1. Luogo di adempimento e foro competente per le controversie con commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico è la sede legale della nostra società. Inoltre, siamo autorizzati a citare in giudizio il cliente presso la sua sede legale.
15.2. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania; è esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.
15.3. Se una delle disposizioni di cui sopra è o diventa non valida, la validità delle altre disposizioni rimane inalterata. 

euroTECH Handling GmbH

 

AEB

Condizioni generali di acquisto
di euroTECH Handling GmbH


§ 1 Ambito di applicazione

(1) Le nostre CG si applicano all'acquisto di merci e alla messa in funzione di servizi in conformità al contratto stipulato tra noi e il fornitore.
(2) Le nostre CG si applicano esclusivamente e senza ulteriori riferimenti espliciti anche a tutti gli ordini futuri effettuati con il fornitore. Non riconosciamo condizioni diverse da quelle del fornitore, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le nostre CGV si applicano anche se accettiamo il servizio senza riserve, sapendo che le condizioni del fornitore sono in contrasto con le nostre condizioni o si discostano da esse.
(3) Le nostre CGV si applicano solo a imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 310 (1) del Codice Civile tedesco (BGB).

§ 2 Ordine e documenti di offerta

(1) Se insieme all'ordine viene presentata un'offerta, questa può essere accettata solo entro due settimane dal ricevimento. Gli ordini effettuati verbalmente diventano effettivi solo dopo la nostra conferma scritta. Se il fornitore emette una conferma d'ordine, deve indicarvi il nostro numero d'ordine.
(2) Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, disegni e altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Dopo il completamento dell'ordine, devono esserci restituiti senza alcuna richiesta.

§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Il prezzo indicato nel nostro ordine è vincolante. Se non diversamente concordato per iscritto, esso comprende la consegna "franco domicilio" e l'imballaggio. Il fornitore è tenuto a ritirare l'imballaggio su nostra richiesta.
(2) Tutti i prezzi si intendono netti più l'IVA di legge. Possiamo elaborare le fatture solo se riportano il numero d'ordine indicato nel nostro ordine in conformità alle specifiche; il fornitore è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale obbligo.
(3) Se non diversamente concordato per iscritto, pagheremo l'importo entro
14 giorni, calcolati dalla consegna e dal ricevimento della fattura, con uno sconto del 2% o al netto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

§ 4 Cessione, ritenzione, compensazione

(1) Ci spettano i diritti di compensazione e di ritenzione nella misura consentita dalla legge.
(2) I crediti nei nostri confronti possono essere ceduti a terzi solo con il nostro consenso scritto. Lo stesso vale per la rivendicazione giudiziaria da parte di terzi sotto forma di azione rappresentativa arbitraria. 

§ 5 Tempi di consegna

(1) Il termine di consegna da noi indicato è vincolante; eventuali scadenze decorrono dal ricevimento dell'ordine da parte del fornitore.
(2) Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se non è in grado di rispettare il termine di consegna concordato; tale obbligo di informazione non pregiudica i nostri diritti dovuti a ritardi nell'adempimento.
(3) Se il fornitore è in ritardo con la consegna, dovrà pagare lo 0,1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, ma non più del 10% dell'importo dell'ordine come penale contrattuale. Rimane impregiudicata la possibilità di far valere i diritti previsti dalla legge a causa del ritardo nell'adempimento.

§ 6 Trasferimento del rischio

(1) In caso di contratti d'acquisto, il rischio passa a noi solo al ricevimento della merce da parte nostra.
(2) Nel caso di contratti d'opera e di lavoro, il rischio passa a noi dopo l'accettazione esplicita sotto forma di protocollo di accettazione.

§ 7 Stato e qualità della merce

(1) Il Fornitore garantisce che la sua merce è conforme alle leggi, ai regolamenti e alle norme DIN pertinenti. Se necessario, la merce deve recare l'etichettatura CE ed essere conforme alle norme CE, nonché alle norme REACH e RoHS.
(2) Il fornitore garantisce che la merce è conforme alle specifiche dei nostri ordini (compresi eventuali disegni).
(3) Il fornitore deve mantenere un sistema di garanzia della qualità che comprenda in particolare il mantenimento di standard di qualità aggiornati, ispezioni regolari della qualità e un'ispezione della merce in uscita. Il fornitore è tenuto a redigere una documentazione in merito e a consegnarcela su richiesta.

§ 8 Responsabilità del fornitore per difetti

(1) Abbiamo diritto a tutte le rivendicazioni previste dalla legge per i difetti. In particolare, siamo autorizzati a richiedere al fornitore, a nostra discrezione, l'eliminazione del difetto o la consegna di un nuovo articolo. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, anche in sostituzione della prestazione, per qualsiasi grado di difetto, per l'intero importo, in conformità alle disposizioni di legge.
(2) Il termine di prescrizione per i reclami per difetti è di tre anni, a meno che non siano applicabili termini di legge più lunghi. Esso decorre dal trasferimento del rischio.

§ 9 Responsabilità del fornitore per danni

(1) Il fornitore è responsabile nei nostri confronti per tutti i danni causati da lui o dai suoi ausiliari e per qualsiasi grado di colpa in conformità alle disposizioni di legge.
(2) Il fornitore si assume il rischio di danni da trasporto.
(3) Qualora fossimo ritenuti responsabili da terzi per la responsabilità del prodotto, il fornitore ci terrà indenni dalle rivendicazioni di terzi (compresi i costi di eventuali azioni di richiamo) e ci risarcirà di tutti i danni e le spese se il fornitore è responsabile della causa che ha generato la responsabilità.
(4) Il termine di prescrizione per le nostre richieste di risarcimento danni è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni di legge.

§ 10 Diritti di proprietà industriale

(1) Il fornitore è responsabile dell'assenza di violazioni di diritti di terzi in relazione alla sua fornitura.
(2) Se per questo motivo vengono avanzate pretese nei nostri confronti da parte di terzi, il fornitore è tenuto a risarcirci dalle pretese di questi ultimi su richiesta scritta.
(3) A noi spettano tutti i diritti di proprietà industriale derivanti dall'esecuzione dell'ordine. Se, in virtù di disposizioni di legge vincolanti, questi dovessero eccezionalmente spettare al fornitore, quest'ultimo ci autorizzerà a utilizzarli gratuitamente, in via non esclusiva e per un periodo di tempo illimitato.

§ 11 Proprietà degli oggetti

(1) Tutti gli articoli, quali strumenti, articoli di presentazione, campioni, disegni, supporti dati o modelli, che sono stati consegnati al fornitore rimangono di nostra proprietà. Il fornitore si impegna a mantenere la massima riservatezza a questo proposito e a restituirli immediatamente su nostra richiesta. Non è consentita la divulgazione a terzi o l'utilizzo per scopi propri (ad eccezione della fornitura di servizi per noi).
(2) Lo stesso vale per gli oggetti che sono stati prodotti in tutto o in parte a nostre spese (ad es. stampi, utensili, dispositivi). Questi diventano di nostra proprietà senza acquisizione diretta del possesso al momento della produzione presso il fornitore. Le modifiche possono essere apportate solo con il nostro consenso scritto. Il fornitore è responsabile nell'ambito del rapporto di trasferimento di proprietà esistente in caso di danni e/o perdite in conformità alle disposizioni di legge.

§ 12 Software

(1) Se non diversamente concordato nei singoli contratti, il fornitore ci concede gratuitamente la proprietà dei prodotti software e della relativa documentazione e i diritti di utilizzo illimitati. In particolare, ci viene trasferito anche il codice sorgente. Siamo autorizzati a cedere il software ai nostri clienti.
(2) Possiamo effettuare copie del software a scopo di backup dei dati.

§ 13 Forma delle dichiarazioni

(1) Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti che il fornitore deve fare a noi devono essere fatte per iscritto.
(2) Ciò vale anche per le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti che il fornitore deve fare a terzi, se sono in relazione al rapporto contrattuale tra noi e il fornitore.

§ Sezione 14 Conformità, Codice di base ETI, materiali di conflitto, Legge sulla catena di approvvigionamento

(1) Nell'ambito della collaborazione con noi, il fornitore deve garantire il rispetto di tutte le leggi e le normative vigenti, comprese quelle anticorruzione.
(2) Inoltre, il fornitore garantisce il rispetto degli standard minimi del "Codice base ETI" dell'Ethical Trading Initiative.
(3) Il fornitore garantisce di non utilizzare materie prime e minerali provenienti da attività estrattive illegali in aree di conflitto (divieto di "materiali di conflitto").
(4) Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare le disposizioni della legge sul dovere di diligenza della catena di fornitura ("Supply Chain Act"). Lo scopo di questa legge è quello di migliorare la protezione dei diritti umani e dell'ambiente nelle catene di fornitura globali.

§ 14 Riservatezza, protezione dei dati

(1) Tutte le informazioni commerciali o tecniche messe a disposizione del fornitore (comprese le caratteristiche che possono essere ricavate da oggetti, documenti o software consegnati e altre conoscenze o esperienze) che sono etichettate come riservate o che devono essere considerate riservate a causa delle circostanze, in particolare le informazioni sui processi operativi, sui rapporti commerciali e sul know-how (di seguito: "informazioni riservate"), devono essere tenute segrete da terzi finché e nella misura in cui non sono dimostrabilmente di dominio pubblico o non sono state designate da noi per la divulgazione da parte del fornitore, anche dopo la risoluzione del contratto. Esse possono essere rese disponibili all'interno dell'azienda del fornitore solo alle persone che devono necessariamente essere coinvolte nel loro utilizzo e che sono anch'esse tenute a mantenere la riservatezza; esse rimarranno di nostra esclusiva proprietà. Tali informazioni non possono essere riprodotte o utilizzate a fini commerciali senza il nostro previo consenso scritto. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente se viene a conoscenza che le informazioni sono state trasmesse in violazione del presente accordo. Su nostra richiesta, tutte le informazioni riservate provenienti da noi (comprese le copie o le registrazioni effettuate) e gli oggetti forniti in prestito che non fanno parte delle forniture o che sono necessari per l'utilizzo delle forniture dovranno esserci restituiti immediatamente e integralmente o distrutti o cancellati.

(2) Il Fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati. 

§ 15 Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile

(1) Il luogo di adempimento e il foro competente per le controversie con commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico è la nostra sede legale. Inoltre, siamo autorizzati a citare in giudizio il fornitore presso la sua sede legale.
(2) Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania; è esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
(3) L'eventuale invalidità di una delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la validità delle altre disposizioni. 

 

Progettazione [e] realizzazione

die wollwinderei gmbh
Manuel Wollwinder
Berliner Straße 24
72458 Albstadt
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www.die-wollwinderei.de

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